L’articolo 119 del D.L n. 34/2020, che disciplina il c.d. Superbonus, prevede alcuni limiti alla possibilità di fruire della detrazione del 110 per cento.
Alcuni di questi sono stati indicati dell’Agenzia delle entrate in via interpretativa.
Ad esempio, ad eccezione degli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici, non è possibile fruire del beneficio fiscale con riferimento agli interventi sulle unità immobiliari non aventi classificazione catastale di tipo abitativo.
Ulteriori limiti sono di tipo quantitativo e sono indicati dalla disposizione citata.
In particolare , il comma 10 prevede che:
“le persone fisiche di cui al comma 9, lettere a) e b), possono beneficiare della detrazione di cui ai commi da 1 a 3 per gli interventi realizzati sul numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio”.
La su indicata limitazione impone ai soggetti che effettueranno gli interventi agevolati la valutazione nella scelta dei lavori che consentiranno di massimizzare il beneficio.