Se già il frontaliere svizzero comproprietario di un immobile sito in Italia aveva trovato conferma nella risposta n. 486 circa la possibilità di poter usufruire del Superbonus mediante opzione per la cessione/sconto, con la riposta n. 500 l’Agenzia delle Entrate estende il medesimo principio a tutti i soggetti non residenti in Italia ed iscritti all’AIRE. Infatti, anche in assenza di un reddito da lavoro su cui applicare l’IRPEF e quindi detrarre il 110% delle spese sostenute per l’esecuzione dei lavori, sarà possibile optare, così come nel caso del frontaliere svizzero, per la cessione del credito o per lo sconto in fattura.
Soggetti non residenti: obbligo di iscrizione all’AIRE – Ai sensi dell’art. 2, comma 2 del D.p.r. 917/1986, “Ai fini delle imposte sul reddito si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile”.
Dunque, si considerano residenti nello Stato le persone fisiche che per la maggior parte del periodo d’imposta (per un periodo di almeno 183 giorni):
- sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente;
- hanno la residenza (inteso come il luogo in cui la persona ha la dimora abituale);
- il domicilio nel territorio dello Stato ai sensi del codice civile (inteso come il luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari ed interessi anche di carattere affettivo familiare).
Le condizioni di cui sopra sono tra loro alternative. Al verificarsi anche di una sola di esse, egli sarà considerato fiscalmente residente in Italia.
Qualora il cittadino abbia trasferito la propria dimora all’estero, è necessario che egli provveda alla cancellazione dall’anagrafe italiana e, contestualmente, richieda l’iscrizione all’AIRE (anagrafe degli italiani residenti all’estero). Oltretutto, si tenga conto che secondo un consolidato orientamento della Corte di Cassazione (tra le più recenti, vedasi la sentenza 28.10.2015, n. 21970), il criterio “formale” di iscrizione o meno all’AIRE prevale sul dato effettivo, con la conseguenza che i redditi da lei prodotti sarebbero assoggettabili a tassazione in Italia, recuperando il credito per le imposte già versate all’estero. Tale approccio, tuttavia, dovrebbe necessariamente essere rivisto sulla base delle novità introdotte dal Decreto Crescita (Legge n. 34/2019) laddove, con riferimento alla disciplina cd “rientro dei cervelli”, è stato chiarito che i benefici fiscali trovano applicazione anche per quei cittadini che, seppur non iscritti all’AIRE (e quindi, considerati residenti in Italia ai sensi della disciplina nazionale), risultino residenti all’estero in base ai criteri fissati dalla specifica convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi stipulata tra Stato estero e l’Italia.
Residenza all’estero e accesso al Superbonus – Il caso esaminato con la risposta n. 500 riguarda il (più che diffuso) caso di un soggetto iscritto all’AIRE, proprietario di un immobile sito in Italia, per cui vengono regolarmente versati i tributi locali (IMU e TARI). Il condominio di cui l’immobile fa parte ha deliberato una serie di lavori agevolabili ai fini del Superbonus ma l’istante, lavorando all’estero, non è assoggettato ad IRPEF in Italia. Tuttavia, l’accesso al beneficio è ammesso anche in virtù di altre categorie di reddito di cui all’art. 6 del D.p.r. 917/1986, tra cui, appunto, quello fondiario derivante dalla proprietà del bene immobile e, pertanto, pur in mancanza di una imposta lorda sulla quale operare la detrazione del 110 per cento, egli potrà optare per la fruizione del Superbonus in una delle modalità alternative della cessione del credito o dello sconto in fattura disciplinate dall’articolo 121 del decreto Rilancio.