La fruizione dei bonus edilizi alla luce del Decreto Antifrode

Gen 18, 2022 | Agenzia delle Entrate

L’art. 1 del D.L. n. 157/2021 (cd. “Decreto Antifrode”) ha modificato la disciplina dettata dagli artt. 119 e 121 del D.L. n. 34/2020 (cd. “Decreto rilancio”) in materia di bonus edilizi.
In particolare, con l’art. 1, comma 1, lettera a) del D.L. 157/2021 (c.d. “Decreto antifrodi”) viene estesa la necessità di apporre il visto di conformità anche nel caso di fruizione del c.d. “Superbonus 110%” da parte del beneficiario in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi.
In precedenza, infatti, il visto di conformità era richiesto solamente nelle ipotesi di cessione del credito o di sconto in fattura. Viene però ulteriormente previsto che l’obbligo di inserire il visto di conformità non sussiste se la dichiarazione viene presentata:

• direttamente dal contribuente, attraverso l’utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia delle entrate, oppure
• tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale,

Dal momento che per tali dichiarazioni l’Agenzia delle Entrate può già effettuare controlli preventivi sulla dichiarazione presentata.
La stessa lettera a) dell’art. 1, comma 1 del Decreto dispone poi che, ai fini dell’asseverazione per gli interventi in esame, è necessario fare riferimento non solamente ai “prezzari”, bensì anche ai “valori massimi” che verranno stabiliti, per talune categorie di beni, con Decreto del Ministro della transizione ecologica. Decreto che dovrà essere emanato entro 30 giorni dalla data di conversione in legge dello stesso Decreto antifrodi.
Con la successiva lettera b) si interviene, nuovamente, estendendo l’obbligo del visto di conformità anche in caso di opzione per la cessione del credito/sconto in fattura relativamente ai lavori edilizi diversi da quelli che danno diritto al Superbonus 110%.

Trattasi in particolare dei seguenti interventi:
• recupero del patrimonio edilizio;
• efficienza energetica6;
• adozione di misure antisismiche;
• recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna;
• installazione di impianti fotovoltaici;
• installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

Viene infine stabilito che, anche per questo tipo di interventi, i tecnici abilitati devono asseverare la congruità delle spese sostenute.
Recentemente l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti, sotto forma di FAQ presenti sul proprio sito Internet e con la pubblicazione della circolare n. 16/E del 29 novembre.
Come sopraesposto il decreto “Antifrodi” ha esteso l’obbligo del visto di conformità anche al caso in cui il “Superbonus 110%” sia fruito dal beneficiario sotto forma di detrazione nella propria dichiarazione dei redditi.
Tale obbligo è, tuttavia, escluso nell’ipotesi in cui la dichiarazione sia presentata direttamente dal contribuente, attraverso l’utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia delle entrate (modello 730 o modello Redditi), ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale (modello 730).
Tale visto di conformità, per il cui rilascio le spese sono ritenute detraibili, riguarda solo i dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione, fermo restando che il contribuente è tenuto a richiedere il visto di conformità sull’intera dichiarazione in tutti i casi normativamente previsti.

Con la Faq pubblicata sul proprio sito l’Agenzia delle Entrate chiarisce inoltre che:

• l’obbligo riguarda anche i lavori effettuati e pagati nel 2021 da indicare nel mod. 730 o REDDITI 2022 (senza alcuna distinzione tra quelli da concludere e già conclusi e/o già pagati);
• il visto di conformità in esame riguarda esclusivamente i dati riguardanti la detrazione del 110% e non la dichiarazione nel suo complesso, fermo restando che, l’apposizione del visto di conformità “ordinario” alla dichiarazione (collegato, ad esempio, all’utilizzo dei crediti), include anche l’asseverazione dei dati ai fini della detrazione del 110%;
• la documentazione relativa al rilascio del visto di conformità in esame va conservata dal contribuente unitamente a tutta la documentazione relativa agli interventi per i quali fruisce della detrazione del 110%.

Superbonus 110
Per quanto attiene l’attestazione di congruità dei costi riferiti ad interventi da superbonus 110% il decreto “Antifrodi” ha previsto l’adozione di un decreto del ministro della Transizione Ecologica.
• per l’individuazione di valori massimi, per talune categorie di beni,
• cui occorre far riferimento per asseverare la congruità delle spese sostenute.

Al riguardo, viene chiarito che, nelle more dell’adozione del predetto decreto, per l’asseverazione occorre fare riferimento:
• per gli interventi finalizzati alla riqualificazione energetica rientranti nel Superbonus, al decreto del ministro dello Sviluppo Economico del 6 agosto 2020, recante “Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – cd. Ecobonus”
• per gli interventi diversi da quelli finalizzati alla riqualificazione energetica, compresi quelli di riduzione del rischio sismico, rientranti nel Superbonus, al criterio residuale individuato dall’articolo 119, comma 13-bis, del decreto “Rilancio”, ossia ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.

L’Agenzia delle Entrate evidenzia, poi, che resta comunque invariata la disciplina relativa alle comunicazioni di cessione del credito concernenti le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nell’anno 2020 per gli interventi ammessi al Superbonus.

Bonus ordinari
Per quel che concerne la nuova asseverazione prevista per i “bonus ordinari” (diversi dal 110%), le Entrate precisano che essa deve certificare la congruità della spesa sostenuta in considerazione della tipologia dei lavori e va resa «secondo le disposizioni dell’articolo 119, comma 13-bis» del Dl n. 34/2020, per cui è possibile fare riferimento:

• per gli interventi finalizzati alla riqualificazione energetica, al Dm 6 agosto 2020, nel caso di interventi con data di inizio lavori a decorrere dal 6 ottobre 2020, e ai criteri residuali individuati dal predetto comma 13-bis dell’articolo 119 del Dl n. 34/2020 per quelli con data di inizio lavori antecedente
• per gli interventi diversi da quelli finalizzati alla riqualificazione energetica, compresi quelli di riduzione del rischio sismico, ai criteri previsti, in via residuale, dal citato articolo 119, comma 13-bis, del Dl n. 34/2020.

Inoltre l’Agenzia delle Entrate chiarisce che:
• l’asseverazione richiesta è esclusivamente riferita alla “congruità delle spese”, fermo restando l’obbligo di asseverazione riguardante la conformità tecnica degli interventi eseguiti previsto dalle disposizioni già vigenti con riferimento a specifici interventi;

Viene altresì chiarito che l’attestazione della congruità della spesa può essere rilasciata, per la medesima tipologia di interventi, dai tecnici abilitati al rilascio delle asseverazioni previste per gli interventi ammessi al Superbonus, anche in assenza di uno stato di avanzamento lavori o di una dichiarazione di fine lavori, ferma restando la necessità che gli interventi siano almeno avviati. Ciò in quanto, anche in considerazione della ratio del decreto “Antifrodi” di prevenire comportamenti fraudolenti nell’utilizzo di tali agevolazioni, va rilevato che il sostenimento di una spesa trova una giustificazione economica soltanto in relazione ad una esecuzione, ancorché parziale, di lavori.

Posto che l’obbligo del rilascio dell’asseverazione, così come del visto di conformità, era già previsto dal D.L. 34/2020, resta invariata la disciplina relativa alle comunicazioni di cessione del credito concernenti le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nell’anno 2020 per gli interventi ammessi al Superbonus.

Quindi il contribuente che ha utilizzato direttamente in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2020 la 1° rata di spese relativa ad interventi ammessi al Superbonus e intende cedere le rate residue non fruite, nelle more dell’entrata in vigore del DM del Mite, ai fini della comunicazione della cessione, deve essere in possesso dell’asseverazione già acquisita per la fruizione diretta della detrazione per la 1° rata, nonché del visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto al Superbonus.

L’Agenzia delle Entrate con la circolare 16/2021 descrive i controlli previsti dal decreto “Antifrodi” che vengono effettuati dall’Agenzia delle entrate, nelle ipotesi in cui emergano specifici profili di rischio individuati dalla norma.
In particolare:
• viene ribadito che, in caso di controlli preventivi, se non risultano confermati tali profili di rischio, il termine di utilizzo del credito esposto nella comunicazione è prorogato per un periodo pari al periodo di sospensione della comunicazione stessa.
• viene precisato che i soggetti obbligati alle segnalazioni antiriciclaggio, che intervengono nelle cessioni comunicate all’Agenzia, non procedono all’acquisizione del credito nei casi in cui ricorre l’obbligo di segnalazione di operazioni sospette o di astensione.

Qualora tali soggetti procedano all’acquisto del credito nonostante ricorrano i presupposti per la segnalazione di operazioni sospette, tale condotta è valutata anche ai fini del concorso nelle violazioni relative all’utilizzo dei crediti in argomento.

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