SCAMBI CRIPTO-CRIPTO
Non sono considerate operazioni fiscalmente rilevanti e quindi soggette a tassazione gli scambi tra cripto-cripto.
CALCOLO DELLE PLUSVALENZE E RIPORTO MINUSVALENZE
Le plusvalenze soggette a tassazione sono calcolate come differenza tra il corrispettivo percepito e il costo o il valore di acquisto.
Le eventuali minusvalenze di importo superiore ai € 2.000, possono essere riportate in deduzioni integrale delle plusvalenze dei periodi successivi non oltre il quarto.
Il costo o valore di acquisto è documentato con elementi certi e precisi a cura del contribuente. In mancanza il costo è pari a zero.
SUCCESIONE E DONAZIONE DI CRIPTO
In caso di acquisti per successione il costo di acquisto è pari a quello dichiarato agli effetti dell’imposta di successione.
In caso di donazione si assume il costo di acquisto del donante.
TRASFERIMENTI DI CRIPTO AD ALTRI SOGGETTI (ES. ACQUISTO BENI O SERVIZI)
È considerata plusvalenze qualsiasi trasferimento a soggetti diversi dagli intestatari del rapporto di provenienza, salvo che il trasferimento non sia avvenuto per successione o donazione.
RIVALUTAZIONE VALORE DI ACQUISTO
È prevista la rivalutazione del valore delle cripto attività detenute al 1 gennaio 2023. In luogo del costo di acquisto è possibile rivalutare il valore a tale data attraverso il pagamento di un’imposta sostitutiva del 14% da versare entro il 30 giugno 2023, rateizzabile in 3 rate annuali.
REGOLARIZZAZIONE ANNUALITA’ PREGRESSE
I soggetti che non hanno indicato le cripto attività nella loro dichiarazione dei redditi potranno regolarizzare la loro posizione.
- In caso di assenza di redditi da dichiarare (nessun cash out fatto), sarà possibile regolarizzare la posizione versando una sanzione per omessa dichiarazione nella misura ridotta dello 0,5% per ciascun anno sul valore delle attività non dichiarate.
- In caso di redditi da dichiarare (cash out fatto) la regolarizzazione potrà avvenire tramite il pagamento di un’imposta sostitutiva del 3,5% del valore delle cripto attività al momento del realizzo e di una sanzione per omessa dichiarazione nella misura ridotta dello 0,5% per ciascun anno sul valore delle attività non dichiarate.