Lavoratori impatriati in Italia

Set 24, 2021 | Agenzia delle Entrate, Lavoro

Il regime dei lavoratori impatriati in Italia è disciplinato dall’articolo 16 del D.Lgs. n. 147/2015 c.d. “Decreto internazionalizzazione” (Gazzetta Ufficiale n. 132 dell’8 giugno 2016). Si tratta di una norma avente carattere strutturale, che dispone quanto segue:

I redditi di lavoro dipendente e assimilati, i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 2 del DPR n 917/86 concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30% del suo ammontare (…)

Requisiti soggettivi dell’agevolazione impatriati:

  • Il lavoratore non deve essere stato residente fiscalmente in Italia nei due periodi d’imposta precedenti il rimpatrio;
  • Il lavoratore si impegna a risiedere fiscalmente in Italia per almeno due anni;
  • L’attività lavorativa è prestata prevalentemente nel territorio italiano.
  • laurea o una specializzazione post lauream.

 

Potenziamento dell’agevolazione legata ai lavoratori impatriati in italia – ulteriore quinquennio

L’agevolazione fiscale legata ai lavoratori impatriati può essere ampliata ed estesa anche dopo i cinque anni. Questo è quanto prevede l’articolo 3-bis del D.Lgs. n. 147/15. Tale norma prevede che:

Le disposizioni del presente articolo si applicano per ulteriori 5 periodi di imposta ai lavoratori con almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo. Le disposizioni del presente articolo si applicano per ulteriori 5 periodi di imposta anche nel caso in cui i lavoratori diventino proprietari di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei 12 mesi precedenti il trasferimento. L’unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore, oppure da coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà. In entrambi i casi il reddito negli ulteriori 5 anni concorre alla formazione del reddito per il 50% del proprio ammontare

Per i lavoratori che abbiano almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, i redditi di cui al comma 1, negli ulteriori cinque periodi di imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 10% del loro ammontare. Per ottenere l’ampliamento della durata dell’agevolazione è necessario rispettare queste condizioni:

  • Lavoratori con almeno 1 figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo;
  • Nel caso in cui i lavoratori diventino proprietari di almeno un’unità immobiliare residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei 12 mesi precedenti. L’unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore, dal coniuge, dal convivente, dai figli. L’acquisto può essere anche in comproprietà.

Lavoratori impatriati nelle regioni del sud ed isole: reddito tassato al 10%

Vi è una ulteriore riduzione che porta a tassazione solo il 10% del reddito prodotto in Italia per gli impatriati che si trasferiscono in Regioni del Sud. Le regioni interessate sono Abruzzo, Puglia, Sardegna, Molise, Basilicata, Sicilia, Campania, Calabria.

La residenza fiscale degli impatriati

Il primo aspetto che merita attenzione è quello legato alla residenza fiscale dei contribuenti. Per usufruire dell’agevolazione il contribuente deve aver riportato in Italia la propria residenza fiscale ai sensi dell’articolo 2 del TUIR. Tuttavia, la norma, così come modificata dall’articolo 5 del DL n 34/19, ammette la fruizione dell’agevolazione anche a soggetti impatriati non iscritti AIRE. Tuttavia questo a partire dal 1° gennaio 2020.

La preclusione dell’iscrizione AIRE è ammessa esclusivamente se l’impatrio in Italia avviene da un Paese con cui l’Italia ha in vigore una Convenzione contro le doppie imposizioni. In pratica, i due anni di residenza fiscale estera devono essere maturati con il requisito dell’iscrizione AIRE. Questo, a meno che, l’impatrio non arrivi da un Paese con convenzione in essere on l’Italia.

Con riferimento all’ipotesi del cittadino straniero che, dopo aver vissuto in Italia trasferendovi la residenza fiscale, si trasferisce nuovamente all’estero senza provvedere alla cancellazione dall’anagrafe nazionale della popolazione residente, si ritiene che lo stesso non possa acquisire la residenza, atteso che questi non si è mai cancellato dall’anagrafe italiana. La disposizione dell’AIRE è rivolta esclusivamente ai “cittadini italiani” (Circolare n. 33/E/2020).

 

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