Dal 01/07/2021 è entrato in vigore il nuovo regime speciale One Stop Shop (OSS), disciplinato dal D.Lgs 83/2021 che ha recepito gli artt. 2 e 3 della direttiva 2017/2455/UE.
Il nuovo regime è volto a riformare l’applicazione dell’Iva nel commercio elettronico al fine di facilitare le vendite a distanza e assicurare alle imprese UE condizioni di parità con le imprese di Paesi terzi.
Il nuovo regime rappresenta una versione estesa del precedente Mini One Stop Shop (MOSS), ampliando l’ambito di applicazione alla generalità delle prestazioni di servizi B2C in altri Stati membri, nonché alle vendite a distanza intracomunitarie di beni e a talune cessioni facilitate dai marketplace, oltre che alle prestazioni di servizi di telecomunicazione, tele-radiodiffusione ed elettroniche (TTE) verso privati.
Il regime OSS, con riferimento alle vendite a distanza intracomunitarie di beni introduce un’unica soglia a livello europeo pari a 10.000 euro, oltre la quale le vendite sono rilevanti nello Stato di destinazione dei beni, eliminando così le precedenti soglie di riferimento, riferite ai singoli Stati membri.
Il regime opzionale OSS ha semplificato gli adempimenti iva alle imprese.
In sostanza, il soggetto passivo iva che decide di aderire al regime OSS deve registrarsi in un solo Stato, ovvero quello in cui si è identificato ai fini iva. Lo Stato di identificazione del soggetto passivo varia in relazione all’inquadramento utilizzato. Più nello specifico, sarà possibile aderire a 3 diverse tipologie di regime e-commerce:
- OSS non UE, per il soggetto passivo extra-UE privo di stabile organizzazione nel territorio UE. Anche se tale soggetto passivo è registrato o tenuto a registrarsi ai fini iva in uno degli Stati membri per prestazioni diverse da quelle di servizi B2C, può in ogni caso fare ricorso al regime non UE per le prestazioni B2C.
- OSS UE, per il soggetto passivo considerato e identificato nello Stato UE in cui è stabilito. La normativa decreta che anche l’operatore non UE può applicare lo schema UE per dichiarare le vendite a distanza di beni intra-UE. In questo caso perciò lo Stato di identificazione è quello da cui i beni sono stati spediti / trasportati verso il consumatore finale.
- IOSS, i soggetti passivi extra-UE, se stabiliti in un paese con il quale la Ue ha un accordo di reciproca assistenza per il recupero dell’iva ed effettua vendite a distanza di beni importati da quello stesso paese, possono ricorrere al regime IOSS identificandosi in qualsiasi Stato UE. In caso contrario, invece l’operatore necessita di un intermediario stabilito nella UE per utilizzare lo schema di importazione.
Il vantaggio principale di questo nuovo regime opzionale è la semplificazione. Esso infatti consente di evitare di assolvere gli adempimenti iva in ciascun stato membro di consumo e comporta l’esonero dagli obblighi “formali” di cui al Titolo II del D.P.R. n. 633/1972, tra cui quelli di fatturazione, registrazione e dichiarazione IVA annuale, in quanto sostituiti dall’obbligo “formale” di presentazione di un’apposita dichiarazione trimestrale nella quale è riportato l’ammontare dell’IVA, suddiviso per aliquote, spettante a ciascun Paese UE in cui l’imposta è dovuta, che l’operatore in regime speciale deve versare all’Erario italiano entro il termine di presentazione della dichiarazione medesima, fissato alla fine del mese successivo al trimestre di riferimento.
Il versamento dell’iva è cumulativo e si potrà così presentare un’unica dichiarazione dell’imposta riepilogativa nel paese in cui il soggetto passivo è identificato. Quest’ultimo trasmetterà ai vari Stati di residenza dei consumatori privati le informazioni per una corretta determinazione dell’iva, a seguito della dichiarazione.
Infine, se si effettuano transazioni fino a € 10.000 di imponibile, è possibile vendere all’estero senza applicazione dell’iva relativa al paese della residenza dei clienti.
Se, di contro, le transazioni superano i € 10.000, si può decidere se identificarti in più Paesi UE oppure aderire al regime OSS pagando l’iva in maniera semplificata.
In conclusione, aderire al nuovo regime non è un obbligo. Rappresenta invece un’opportunità per chiunque eroghi servizi e commercio elettronico indiretto verso privati di Paesi UE diversi dall’Italia.
La semplificazione apportata dal regime opzionale permette alle realtà imprenditoriali poco strutturate di poter fare a meno del supporto di un Dottore Commercialista in ogni paese in cui si svolgono operazioni economiche.