L’articolo 4 comma 4 del DL Sostegni n.41/2021 ha previsto l’annullamento automatico dei singoli carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010
Possono beneficiare dello stralcio:
- le persone fisiche che hanno percepito, nell’anno d’imposta 2019, un reddito imponibile fino a 30 mila euro;
- i soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno percepito, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile fino a 30 mila euro.
Le modalità e le date dell’annullamento dei debiti saranno disposte con un decreto del MEF, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di conversione in legge del decreto. Restano definitivamente acquisite le somme versate anteriormente alla data dell’annullamento.
Fino alla data stabilita dal citato Decreto ministeriale, è sospesa la riscossione di tutti i debiti risultanti dai singoli carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 di importo residuo fino a 5 mila euro, calcolato al 23 marzo 2021, e sono sospesi i relativi termini di prescrizione.
Al pari del precedente stralcio, la nuova agevolazione riguarda i carichi affidati da qualunque ente creditore, pubblico e privato, che sia ricorso all’utilizzo del sistema di riscossione a mezzo ruolo.
Inoltre, mentre le somme versate prima della data dell’annullamento restano definitivamente acquisite, il precedente stralcio prevedeva che:
- le somme versate anteriormente restassero definitivamente acquisite;
- e le somme versate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto sarebbero state imputate alle rate da corrispondersi per altri debiti eventualmente inclusi nella definizione agevolata anteriormente al versamento, o, in mancanza, a debiti scaduti o in scadenza e, in assenza anche di questi ultimi, sarebbero state rimborsate.